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Sintesi dal Dizionario di Antiquariato di A. Vallardi - Garzanti |
Ebanista, Ebaniste. Questo termine, che letteralmente definisce un artigiano specializzato nella lavorazione dell’ebano, fu adottato in Francia nel sec. XVII per qualificare l’impiallicciatore di legni pregiati, il quale rifiniva (dando però il più delle volte l’impronta caratterizzante al mobile) il lavoro del falegname vero e proprio, detto in Francia MENUI5IER, che realizzava appunto solo il fusto del mobile, lavorando il legno massiccio. L’arte dell’ebanisteria pare essere stata introdotta in Francia dai Paesi Bassi ai primi del Seicento dal falegname Jean Macé, impiegato da Maria de’ Medici (la parola ébéniste appare per la prima volta in documenti ufficiali nel 1657). La distinzione tra ébéniste e menuisier in Italia non è quasi mai riscontrabile, anche nei secoli XVII e XVIII, in quanto le varie fasi esecutive del mobile venivano compiute da un singolo artigiano o, tutt’al più, dai lavoranti anonimi che agivano sotto le sue direttive. Ma in Francia assunse particolare importanza con la creazione dell’apposita Corporazione parigina dei menuisiers-ébénistes e qualifica di maitre, per ottenere la quale bisognava sostenere un esame presso la giuria della suddetta Corporazione, colla presentazione di un proprio lavoro. Durante il regno di Luigi xv si raccomandò ai maitres-ébénistes di firmare le loro opere, a difesa appunto della loro qualifica di maestro, e poi dal 1751 al 1791 (annodi soppressione della Corporazione) fu reso obbligatorio d’imprimere il proprio nome sui mobili; ed infine fu deciso, per ulteriore sicurezza, di applicare un punzone di controllo. Furono fatte dell’eccezioni per i maitres impiegati dal re, i quali erano dispensati da tali obblighi; mentre alle vedove fu permesso di usare I’ESTAMPILLE del marito in lavori della sua bottega, da esse proseguita. I maitres- ébénistes, oltre ai lavori d’impiallacciatura e d’intarsio, si specializzarono sovente nel dotare i mobili di particolari congegni meccanici. Anche in altri paesi europei sorsero simili corporazioni di artigiani qualificati, come “a Venezia dove alla categoria degli ebanisti corrispondeva quella dei Ramesseri”. Il termine “ebanisteria”, dapprima adoperato anch’esso per designare una lavorazione raffinata di legni pregiati, è oggi usato per indicare genericamente l’arte di lavorare il legno e talvolta anche la bottega dell’Ebanista.
Elmetto.
Particolare modello di ELMO, generalmente in acciaio, che
protegge e segue interamente l’andamento del capo, del volto, della gola e del
collo dell’uomo d’arme, nel XV e XVI secolo. Sembra che l’E, sia stato
prodotto a cominciare Ca. dal 1420, sostituendosi al BACINETTO e alla
CELATA con il BARBOTTO.
Parti costitutive dell’E, sono: il coppo, a ogiva o tondeggiante; la
CRESTA, più o meno rilevata, che bipartisce il coppo; la pennacchiera
(cannello metallico fissato in corrispondenza della nuca a sostegno del
pennacchio); il guardacollo a lame incemierate; la baviera (protezione del mento
e di parte del collo, di cui esistono vari tipi, tra cui quello “a guanciali”,
incernierati al coppo all’altezza della tempia); la visiera, divisa nel frontale
con la “vista” e nella ventaglia con forellini, mobile e con cerniere ai lati
del coppo. Le componenti articolate e la struttura dell’E. sono qui
semplicemente descrittive e normative. In realtà l’E, ha una storia ricca di
varianti, di tipi, di forme, di cui si fornisce la denominazione: E. “alla
savoiarda” (la visiera presenta un volto umano come in una maschera grottesca);
“alla ungara” (forma in uso dal sec. XVI ai primi decenni del XVII); alla
“viscontea” (fra l’altro la ventaglia presenta una grata verticale per respirare
e una fessura orizzontale per la visione); da “campo aperto” (variante del tipo
“da incastro” con il coppo che si protende in un profilo aguzzo che si incastra
nella ventaglia).
Esportazione L’E. di opere d’arte è regolata dagli artt. 35-41, 64 e 66 della Legge 10 giugno 1939, n. 1089 e dagli artt. 35-40 della Legge 8 agosto 1972, n. 487. In linea di massima è vietata “nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale”, per cose “che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche” (Legge 8 agosto 1972, n. 487, art. 35). In ogni caso chiunque voglia esportare “cose” indicate nel precedente articolo “deve ottenerne licenza.., fare DENUNZIA e presentare all’ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale” (Legge 10 giugno
1939, n: 1089, art. 36). La
"denuncia"
da quanto stabilito dagli
artt. 134 e 135 del R.D. 30gennaio 1913 (Regolamento per l’esecuzione delle
leggi relative alle antichità e belle arti’), dovrà essere compilata in
triplice copia su appositi moduli con le seguenti indicazioni: a) nome, cognome
e domicilio del proprietario, nonché dell’esportatore quando questi sia persona
diversa dal proprietario;
b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al
confine italiano;
c) nome, cognome e domicilio del destinatario; d) numero d’ordine dei colli,
marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
e) natura, descrizione delle cose;
f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte le lettere e in numeri arabici”
(art. 134),
La denuncia di E. dovrà essere firmata in ciascun esemplare dallo speditore.
“Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti
di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso
pregio... potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la
dichiarazione del prezzo... dovrà essere distinta per ciascun collo,..” (art.
135). Nel caso si verifichino i contestazioni tra l’esportatore e l’ufficio di
E. in merito al “pregio” della cosa presentata ogni decisione è rimessa dalla
Legge del 1939 (art. 36, comma 3°) al Ministro per l’Educazione nazionale, oggi
Ministro per i Beni culturali e ambientali, Ove l’E, sia concessa essa è
soggetta ad una tassa progressiva (“tassa di esportazione”) — che non si applica
per il DL. 5luglio 1972, n. 888, quando è diretta verso i Paesi appartenenti
alla i Comunità economica europea — sul valore della cosa in base alla seguente
tabella, aggiornata con l’art. 37 della Legge n. 487 dell’8 agosto i 1972: “fino
a lire 1.000,000 otto per cento: da lire 1.000.001 a lire 6.000.000 quindici per
I cento; da lire 6.000.001 a lire 2 1,000.000 venticinque per cento; oltre lire
21.000.000 trenta per cento”, La tassa, in determinati casi, può essere anche
pagata in valuta estera. Se l’esportatore non accetta il valore determinato
dalla Pubblica Amministrazione esso “è stabilito insindacabilmente da una
commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l’altro
dall’esportatore ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative
sono anticipate dall’esportatore” (Legge 1939, art. 37, comma 2°, ripreso
integralmente nella Legge del 1972). La tassa di E., secondo M. Grisoa ha (1952,
p. 382) “ha carattere esclusivamente fiscale e non anche protettivo; sicché non
agisce rettamente l’Amministrazione quando ad es., non potendo vietare
l’esportazione e non volendo acquistare la cosa, cerchi d’impedirne o egualmente
l'esodo elevandone eccessivamente il valore e quindi la tassa, in modo che l'esportatore,
per non sottostare al maggiore onere, si veda costretto a rinunciare
all’esportazione”. Lo Stato peraltro si è riservato un “diritto di acquisto”, “o
piuttosto rapporto di opzione”, da esercitarsi entro il termine di
novanta giorni (Legge n. 487 dell’8 agosto 1972, art. 39) dalla denuncia (nella
Legge del 1939 era di due mesi), e “per il valore dichiarato nella denuncia
stessa”, in relazione a cose “che presentino interesse per il patrimonio
tutelato dalla presente Legge”. Da notarsi che nella Legge del 1939 si parlava
di “importante interesse”. Nel caso che la cosa presentata sia ritenuta
“inesportabile” (Legge 10 giugno 1939, n. 1089, art. 35)
l’Amministrazione può trattarne l’acquisto ad un prezzo che di solito è
inferiore a quello dichiarato; se per qualsiasi ragione lo Stato “non acquisti
la cosa dichiarata inesportabile, questa viene restituita al proprietario e
notificata, qualora la notifica sia prescritta e non sia già intervenuta”.
L’E, sinora considerata è quella che viene definita dai giuristi “definitiva”;
le stesse norme — in generale — si riferiscono a quella “temporanea” (Legge
10giugno 1939, n. 1089, art. 40, comma 1°); la licenza in questo caso è concessa
per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata a richiesta
dell’interessato (Legge cit., art. 40, comma 2°); in questo caso la tassa
di E. è da intendersi quale “deposito cauzionale”. “Essa è incamerata ove gli
oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine
stabilito” (Legge cit., art. 40, comma 3°). Inoltre se la cosa esportata
temporaneamente “non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
determinato in occasione della esportazione” (Legge cit., art. 65, comma
1°). L’E. “temporanea” in franchigia può essere concessa per oggetti “destinati
a mostre o esposizioni d’arte all’estero oppure all’arredamento delle Regie sedi
diplomatiche o consolari”; ed inoltre per gli oggetti costituenti “il mobilio
privato” di “agenti diplomatici e consolari che si rechino all’estero per
servizio” (Legge cit., art. 41). Non si applica la tassa di E. anche nel
caso di oggetti che siano stati importati temporaneamente (v.IMPORTAZIONE)
e che si intenda riesportare.
Di particolare rilevanza giuridica si presenta il problema dell’eventuale errore
sul “pregio” della cosa. Chiarisce a tal proposito M. Grisolia: “L’esportatore:
a) può aver denunciato un valore basso (non importa se in buona fede o non),
sicché lo Stato ha esercitato la facoltà di acquisto ad un prezzo inferiore a
quello giusto. La giurisprudenza esclude in questo caso la possibilità di
contestare l’acquisto da parte dell’Amministrazione o di chiederle una
integrazione della somma versata...b)
può, al contrario, aver denunciato un valore troppo alto, e quindi pagato, per
la licenza, una tassa sproporzionata al reale valore della cosa. Anche, in
questo caso, l’esportatore non ha il mezzo giuridico per ottenere una riduzione
della tassa; tanto più se l’opera è andata già all’estero...”.
E necessario comunque distinguere tra le cose sottoposte alla disciplina dell’E,
e quelle che non lo sono; innanzi tutto non vi sono sottoposte “le opere di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad altre cinquant’anni”, in
quando come precisato all’arI. 1, comma 3° della cit. Legge (1939) esse
non sono soggette alla disciplina della Legge stessa. Secondo P.O. Geraci
possono aggiungersi: “prodotti industriali e d’imitazione, cioè copie e
contraffazioni antiquarie, prodotti delle industrie artistiche e
dell’artigianato ecc.”; in questi casi è richiesta “soltanto la formalità del
rilascio del nulla osta all’esportazione, che è un semplicissimo
documento d’identità, il quale certifica agli uffici doganali di confine che le
cose esportate non appartengono al genere di quelle tutelate dalla legge e delle
quali è proibita la esportazione”. La E. illegale — anche soltanto tentata — è
punita con una pena pecuniaria e la “cosa” è confiscata (Legge cit.,
art. 66, commi 1°e 2°); ove l’oggetto non sia recuperabile il trasgressore è
tenuto a corrispondere allo Stato una somma equivalente al suo valore(Legge
cit., art.64, comma 1°).
Espropriazione. La materia è disciplinata dagli a artt. 54, 55, 56 e 57 della Legge l°giugno 1939, n. 1089. In particolare l’arI. 54 indica: “Le cose, a mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l’educazione nazionale (oggi Ministro per i Beni culturali e ambientali per ragioni di pubblica utilità, quando l’espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla o conservazione o incremento del patrimonio nazionale... Il Ministro per l’educazione nazionale (oggi Ministro per i Beni culturali e ambientali) può autorizzare l’espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuto”. Inoltre: “Il Ministro.., può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose...” (Legge cit., arI. 56). Precisa a chiarimento delle disposizioni indicate P0. Geraci: “La facoltà di esproprio con intenti di conservazione.., ricorre nei casi d’incuria, d’indigenza, d’ignoranza e anche di scaltrezza del possessore che consigliano di privarlo in perpetuo della cosa posseduta, la quale ha interesse per lo Stato e per gli enti che lo surrògano... La facoltà d'esproprio con intenti d'incremento realizza l'accoglimento da parte del legislatore di una proposta auspicata per lungo tempo da giuristi ed amatori d'arte. L’incremento è riferito alle raccolte dello Stato o degli enti che lo surrògano e può attuarsi in vari modi. Per es. assicurando alle raccolte stesse il possesso di una cosa mobile, quando faccia parte di un complesso a cui vuole ridonarsi la perduta unità nell’interesse degli studi”.
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